
Il Diritto di Credito attribuisce al creditore il potere di pretendere una prestazione da uno o più soggetti determinati (il debitore o i debitori).
Recupero del Credito
La prestazione oggetto dell’obbligazione del debitore può consistere in un dare, in un fare (o non fare), ovvero nel prestare il proprio consenso.
La gestione ed il recupero di un credito comprendono quindi tutte le attività volte alla tutela dei diritti del creditore, ovvero alla riscossione di un credito che risulta essere insoluto, cioè non onorato dal debitore.
Come noto, maggiore è il tempo che trascorre dalla scadenza della prestazione, minori saranno le probabilità che il debitore saldi il proprio debito, per cui – sia prima, sia dopo la scadenza – può rivelarsi opportuno procedere con indagini ed accertamenti idonei a verificare la condizione patrimoniale e finanziaria del debitore, ovvero rivolgersi ad un Legale, al fine di facilitare la riscossione del credito e consentire una gestione virtuosa dei diritti del creditore.
Tipologie di crediti
Il recupero crediti è attività di interesse sia per società, sia per privati-consumatori.
Per una più chiara semplificazione, i crediti possono essere distinti in base al settore di riferimento e possono essere individuati:
- crediti B2B: derivanti da transazioni commerciali stipulate tra Impresa – Impresa; Impresa – Professionista, oppure Professionista – Professionista
- crediti B2C: derivanti da un rapporto Impresa – Consumatore
- crediti del settore Utilities: il credito nasce dall’erogazione di servizi essenziali (ad esempio: luce elettrica, acqua, gas)
- crediti del settore Bancario: l’obbligazione scaturisce dall’erogazione di beni e/o servizi bancari
- crediti del settore Aziendale: l’obbligazione origina dalla vendita o dalla fornitura di un bene e/o dall’erogazione di un servizio
- crediti del settore Professionale: il credito deriva dalla prestazione di un servizio di natura professionale
Attività di recupero crediti
La posizione del creditore nei confronti del debitore è oggetto di tutela da parte della legge.
L’ordinamento giuridico, infatti, disciplina il diritto di credito e mette a disposizione del creditore due principali attività di recupero:
- Attività giudiziale, la quale attraverso il ricorso innanzi l’Autorità giudiziaria è finalizzata alla soddisfazione coattiva del credito, anche attraverso il pignoramento di beni del debitore.
- Recupero stragiudiziale: consiste nella composizione amichevole della vertenza. Può sostituire, oppure affiancare l’attività giudiziale.
Il recupero dei crediti in via stragiudiziale consente un risparmio di costi e tempo, anche se potrebbe non essere percorribile qualora la sofferenza non sia momentanea e/o non sia possibile raggiungere un accordo con il debitore.
L’attività di recupero crediti, sia giudiziale, sia stragiudiziale, deve esercitarsi entro il termine di prescrizione stabilito dalla legge, per evitare che il diritto sia estinto. I crediti ordinari si prescrivono in 10 anni, tuttavia, in base alla tipologia, la legge può prevedere un termine di prescrizione differente (5 anni / 3 anni / 1 anno / 6 mesi).
Contatto con il debitore
L’attività di recupero crediti comprende tutti gli interventi e le attività finalizzate alla realizzazione del diritto del creditore.
Il recupero stragiudiziale può consistere in contatti telefonici ed e-mail, ovvero può declinarsi in invio di lettere raccomandate o p.e.c. di costituzione in mora e/o sollecito. È finalizzato ad una trattativa stragiudiziale e si conclude con una transazione.
In caso di mancato riscontro ai solleciti di pagamento in via amichevole, il creditore potrà trasmettere atto di diffida e costituzione in mora al debitore, tramite l’intervento del Legale.
Qualora la richiesta formale non risulti sufficiente per ottenere il pagamento spontaneo, il creditore potrà adire l’Autorità giudiziaria per vedere soddisfatto coattivamente il proprio diritto.
Le attività di recupero giudiziale possono declinarsi in:
- Intimazione di pagamento
- Decreto Ingiuntivo
- Precetto
- Pignoramento mobiliare / Pignoramento presso terzi / Pignoramento immobiliare
- Iscrizione di ipoteca sui beni del debitore
Analisi del diritto di credito e del debitore
L’analisi dei nuovi clienti, dei partner commerciali, oppure dei soggetti che già sono divenuti debitori, consente di conoscere la loro situazione economica e finanziaria e di valutare quale tipologia di recupero è la migliore per la tutela del proprio credito.
In tal modo è possibile ridurre i rischi di insolvenza o di frode connessi alla possibile mancata realizzazione del proprio credito, al fine di salvaguardare il proprio patrimonio, ovvero le proprie attività ed i margini di profitto.
Inoltre, la conoscenza dell’origine del credito e della relativa documentazione, unitamente alle informazioni disponibili sulla parte debitrice, possono senz’altro contribuire ad una maggiore tutela e soddisfazione finale del creditore, in tempi più celeri.
Classificazione dei crediti
Secondo la circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia i crediti che sono deteriorati possono classificarsi in tre categorie:
- Esposizioni scadute (past due): il debito è scaduto e non viene pagato per oltre 90 giorni
- UTP (Unlikely to Pay): il debito è scaduto e il creditore ipotizza che probabilmente il debitore non pagherà l’obbligazione
- Sofferenze (anche indicati come NPL – Non Performing Loans): il debito è scaduto ed il debitore si trova in uno stato di “insolvenza”, ovvero uno stato di crisi duraturo che gli impedisce di soddisfare il creditore.
Segnalazione Sofferenze e Centrali Rischi
Lo stato di insolvenza è segnalato dalle Banche presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia (nonché presso CRIF S.p.A.).
La Centrale Rischi è un sistema informativo che monitora l’andamento dell’indebitamento che le persone fisiche e giuridiche hanno nei confronti di banche e società finanziarie.
Detto sistema contribuisce a determinare e mantenere aggiornato il profilo di rischio dei soggetti, rilevando l’utilizzo ed il rispetto delle scadenze degli affidamenti concessi.
Le informazioni reperibili presso la Centrale Rischi sono utili per il monitoraggio e la verifica del grado di fiducia del sistema bancario nei confronti delle persone fisiche e giuridiche.
Un’eventuale Segnalazione in Centrale Rischi, infatti, comporta la richiesta di rientro immediato di tutte le posizioni di credito da parte di tutte le banche con cui la persona ha rapporti, ovvero il rifiuto ad eventuali nuove richieste di finanziamento.
L’intermediario deve interrompere la segnalazione alla Centrale Rischi quando l’esposizione si estingua (per saldo, oppure in virtù di transazione), ovvero l’indebitamento complessivo è sceso sotto la soglia di rilevazione (250 euro per le sofferenze, 30.000 euro negli altri casi).
Tuttavia, le informazioni riferite a periodi precedenti, presenti negli archivi della Centrale Rischi, non sono cancellate e possono essere consultate dagli intermediari che vi aderiscono, anche se con precise limitazioni temporali (fino agli ultimi 36 mesi).
Cessione del credito
La gestione del diritto del creditore può esercitarsi anche attraverso l’istituto della cessione del credito.
La cessione del credito è un istituto giuridico che consente ad un’azienda o ad un professionista di cedere il proprio diritto di credito. Con il contratto il cedente trasferisce il credito al cessionario, dietro un corrispettivo (come previsto dall’art. 1260 Cod. civ.); tuttavia la legge prevede che la cessione possa avvenire anche a titolo gratuito.
La cessione ha efficacia nei confronti del debitore ceduto, quando quest’ultimo ne riceve comunicazione scritta; la comunicazione può essere notificata direttamente al debitore, ma in casi specifici può anche essere effettuata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Infatti, l’art. 58 del T.U.B. consente alle Banche di comunicare l’avvenuta cessione di alcuni crediti (crediti individuabili in blocco) mediante pubblicazione nella G.U., come in ambito di crediti NPL (Non Performing Loans), in cui il trasferimento del credito avviene in assenza del consenso del debitore, tranne nel caso in cui il credito sia di natura strettamente personale, o nel caso in cui la cessione non sia vietata dalla legge.
La cessione del credito, in presenza di crediti insoluti, può quindi rappresentare una soluzione per l’azienda in difficoltà finanziaria e/o economica, che intenda valorizzare in tempi rapidi i propri diritti di credito.
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