
Ricerca di Anteriorità
Per tutelare il proprio marchio sin dal momento del deposito della domanda di registrazione, è opportuno procedere con una ricerca di anteriorità per verificare la preesistenza di marchi simili e/o confondibili a livello nazionale e internazionale. Pertanto sarà opportuno:
Tutela del tuo Marchio
Il marchio è un segno di riconoscimento con il quale i professionisti e gli imprenditori contraddistinguono i propri beni e/o i servizi forniti nel mercato online ed offline.
Lo scopo del marchio è quello di rendere identificabile i propri prodotti e/o servizi tra quelli analoghi già presenti o che saranno disponibili nel mercato.
Il marchio permette così di differenziare e di far riconoscere la propria attività da quella dei concorrenti.
Il titolare (o i titolari) del marchio gode del diritto di esclusiva, che consente di utilizzare il segno in modo esclusivo per i prodotti ed i servizi per i quali è stato registrato, come previsto dall’art. 2569 del Codice civile.
L’art. 20 del Codice della proprietà intellettuale, infatti, prevede che i diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica segni identici o simili.
Cos’è un marchio
Il marchio può essere costituito da tutti i segni e, in particolare, può comprendere:
- una o più parole (compresi i nomi di persona),
- una o più figure (come i disegni, le lettere, le cifre)
- una combinazione di parole e figure
ma anche i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche.
Si possono pertanto distinguere generalmente i seguenti tipi: marchio denominativo, marchio figurativo e misto.
I requisiti del marchio
Il marchio è valido – e, quindi, registrabile – quando rispetta le seguenti caratteristiche:
- Novità = non deve essere confondibile con altri marchi già esistenti (art. 12 del C.P.I.)
- Capacità distintiva = il marchio deve consentire di contraddistinguere i prodotti e/o i servizi del titolare (art. 13 del C.P.I.)
- Liceità = il marchio non può contenere segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume (art. 14 del C.P.I.)
Il marchio inoltre non deve violare altri diritti esclusivi di terzi, come, ad esempio, il diritto d’autore.
Chi può essere titolare di un marchio e quando
Ogni imprenditore ha diritto di avvalersi in modo esclusivo del marchio e può ottenere la registrazione chi utilizza il marchio o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso (come da art. 2569 Cod. civ. e 19 C.P.I.).
Pertanto, la facoltà di depositare una domanda di registrazione di un marchio è concessa a chiunque, purché il marchio venga registrato per essere utilizzato come tale e non per altri scopi (fatti salvi divieti specifici previsti dal C.P.I.).
Infatti, il diritto di esclusiva su un marchio può ottenersi:
- mediante il deposito di domanda di registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti o Marchi (UIBM), oppure presso l’Ufficio europeo (EUIPO), ovvero presso qualsivoglia Ufficio di altro Stato.
- attraverso l’uso di fatto, intenso e diffuso, che faccia acquisire al marchio notorietà non meramente locale.
Se invece il preuso non produca tale effetto, ai sensi dell’articolo 2571 Cod. civ., il soggetto che ha fatto uso di un marchio non registrato può continuare ad utilizzarlo, nonostante la successiva registrazione da parte di altri, purché l’utilizzo avvenga nei limiti in cui se ne è avvalso anteriormente.
Durata del marchio
Gli effetti della registrazione, ovvero l’acquisto del diritto, retroagiscono al momento in cui la domanda di registrazione è depositata.
Il diritto di esclusiva sul marchio ha una durata di 10 anni.
Il titolare ha facoltà di rinnovare la registrazione prima della scadenza dei 10 anni, per un numero illimitato di volte.
Concessione totale o parziale dei diritti di esclusiva
Ai sensi dell’articolo 2573 Cod. civ., il marchio può essere trasferito, in tutto o in parte.
Il marchio può essere ceduto a titolo definitivo, anche in maniera indipendente dalla cessione di altri elementi aziendali (ma quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all’uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l’azienda).
Il marchio può altresì essere concesso in licenza, a tempo determinato ed anche in via non esclusiva;
Inoltre, il marchio può essere oggetto di merchandising (nel caso di concessione in uso a terzi di un marchio celebre).
Il trasferimento o la concessione della licenza possono tuttavia avvenire purché da essi non derivi “inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico”.
L’art. 23 del Codice della Proprietà Industriale prevede che il trasferimento a titolo definitivo può avere ad oggetto la totalità o parte dei prodotti e servizi per i quali il marchio è stato registrato. La stessa cosa vale per la licenza che, inoltre, può essere concessa limitatamente a parte del territorio nazionale a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotto o servizi identici a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.
Tutela del marchio
La registrazione di un marchio permette al titolare (o ai titolari) di tutelare lo stesso, anche mediante l’esperimento di azioni, quali:
- opposizione alla registrazione di marchi simili (amministrativa)
- rivendicazione (giudiziale)
- contraffazione (giudiziale)
- concorrenza sleale (giudiziale)
Con l’azione di contraffazione, infatti, il titolare del marchio può chiedere all’Autorità giudiziaria di accertare la violazione del proprio diritto di esclusiva, e conseguentemente di inibitoria, di risarcimento del danno, di ritiro dei prodotti dal commercio e così via. Nelle more, il titolare che si ritenga danneggiato può richiedere provvedimenti di natura cautelare, come la descrizione, il sequestro e l’inibitoria.
Vantaggi
- Identità: rende riconoscibile e contraddistingue il business del titolare nel mercato online ed offline
- Investimenti: protegge e difende gli investimenti e la reputazione
- Tutela: mette al riparo il proprio brand dall’uso non autorizzato di marchi identici o simili
Costi
Le spese fisse per il deposito della domanda di registrazione di un marchio variano in considerazione del territorio di protezione e dalle categorie di prodotti e/o servizi indicati nella domanda di registrazione.
contatti@giulioriccio.com
Telefono
(+39) 081 1808 8170
Social Media
Richiedi una consulenza
Compila il form qui in basso per richiedere informazioni sui miei servizi o prenotare una consulenza.